IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  e,  in  particolare,
l'articolo 17, comma 3; 
  Visto il decreto-legge 30  aprile  2022,  n.  36,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, recante: «Ulteriori
misure urgenti per l'attuazione del  Piano  nazionale  di  ripresa  e
resilienza (PNRR)» e, in particolare,  l'articolo  15-ter,  comma  1,
lettere a) e b); 
  Vista la legge  12  luglio  2011,  n.  112,  recante:  «Istituzione
dell'Autorita'  garante  per  l'infanzia  e  l'adolescenza»   e,   in
particolare, l'articolo 5, comma 2,  che  prevede  l'adozione  di  un
decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su  proposta
dell'Autorita'    garante,    per    disciplinare    l'organizzazione
dell'ufficio, il luogo dove ha sede  l'ufficio  nonche'  la  gestione
delle spese; 
  Visto il decreto legislativo  30  luglio  1999,  n.  303,  recante:
«Ordinamento della Presidenza del Consiglio  dei  ministri,  a  norma
dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante: «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche»; 
  Vista la legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  recante:  «Legge  di
contabilita' e finanza pubblica»; 
  Visto il decreto legislativo  30  giugno  2011,  n.  123,  recante:
«Riforma dei controlli di regolarita' amministrativa  e  contabile  e
potenziamento dell'attivita' di analisi e valutazione della spesa,  a
norma dell'articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n.  196»  e,  in
particolare, gli articoli 2, comma 2, 19, 20 e 21; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  22
novembre 2010,  recante:  «Disciplina  dell'autonomia  finanziaria  e
contabile della Presidenza del Consiglio  dei  ministri»,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 286 del 7 dicembre 2010; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  20
luglio 2012, n. 168, recante: «Regolamento  recante  l'organizzazione
dell'Ufficio dell'Autorita' garante per l'infanzia  e  l'adolescenza,
la sede e la gestione delle spese, a norma dell'articolo 5, comma  2,
della legge 12 luglio 2011, n. 112»; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  del  4
agosto 2022, adottato ai sensi del predetto articolo 15-ter, comma 1,
lettera b); 
  Considerato che il predetto articolo 15-ter, comma 1, lettere a)  e
b), del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, ha  istituito  l'Ufficio
dell'Autorita' garante per l'infanzia  e  l'adolescenza,  posto  alle
dipendenze dell'Autorita' garante nonche' introdotto l'articolo 5-bis
nella legge 12 luglio 2011, n. 112, il quale  prevede  l'istituzione,
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di un apposito
ruolo del personale dipendente  dell'Ufficio  dell'Autorita'  garante
per l'infanzia e l'adolescenza; 
  Ritenuto di dover adeguare alle disposizioni  di  cui  all'articolo
15-ter del citato decreto-legge  n.  36  del  2022,  l'organizzazione
dell'Ufficio dell'Autorita' garante per l'infanzia e l'adolescenza; 
  Udito il parere interlocutorio del Consiglio di Stato n. 1662/2022,
espresso  dalla   sezione   consultiva   per   gli   atti   normativi
nell'adunanza del 4 ottobre 2022; 
  Udito il parere del Consiglio di Stato n. 242/2023  espresso  dalla
sezione consultiva  per  gli  atti  normativi  nell'adunanza  del  24
gennaio 2023; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  23
ottobre 2022, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  255  del  31
ottobre 2022, con il quale al Sottosegretario di Stato dott.  Alfredo
Mantovano e' stata delegata la firma dei decreti, degli  atti  e  dei
provvedimenti  di  competenza  del  Presidente  del   Consiglio   dei
ministri, ad esclusione  di  quelli  che  richiedono  una  preventiva
deliberazione del Consiglio dei ministri e di  quelli  relativi  alle
attribuzioni di cui all'articolo 5 della legge  23  agosto  1988,  n.
400; 
  Sulla   proposta   dell'Autorita'   garante   per   l'infanzia    e
l'adolescenza; 
 
                             A d o t t a 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
   Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 
                       20 luglio 2012, n. 168 
 
  1. Al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  20  luglio
2012, n. 168 sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'art. 1: 
      1) alla lettera  d),  dopo  le  parole:  «l'unita'  di  livello
dirigenziale» la parola «non» e' soppressa; 
      2) dopo la lettera g) sono aggiunte le seguenti: 
        «g-bis) «Aree»: unita' organizzative di livello dirigenziale; 
        g-ter) «Segreteria tecnica»: unita' organizzativa di  livello
non dirigenziale»; 
    b) all'art. 4: 
      1) al  comma  1,  le  parole:  «dall'art.  5,  comma  1,»  sono
sostituite dalle seguenti: «dall'art. 5-bis»; 
      2) il comma 4 e' sostituito dai seguenti: 
        «4. L'Ufficio  e'  coordinato  da  un  dirigente  di  livello
generale   che,   nell'esercizio   delle    funzioni    di    vertice
amministrativo, assicura l'attuazione  degli  indirizzi  del  Garante
mediante il coordinamento delle due Aree denominate, rispettivamente,
Area attivita' istituzionale, di cui al comma 4-quater e Area  affari
generali, di cui al comma 4-quinquies, dirette da  due  dirigenti  di
livello non generale e della Segreteria  tecnica,  di  cui  al  comma
4-bis. L'incarico di dirigente di livello generale e'  conferito  dal
Garante a persona individuata,  tramite  procedura  di  selezione  ad
evidenza  pubblica,  tra  i  dirigenti  dei  ruoli   della   pubblica
amministrazione   in   possesso   di   particolare    e    comprovata
qualificazione professionale ed esperienza pluriennale  in  relazione
agli obiettivi da perseguire  e  alle  materie  di  competenza  della
Autorita'. L'incarico ha durata di tre anni ed e' rinnovabile; 
        4-bis. La Segreteria tecnica, quale  unita'  organizzativa  a
supporto del Coordinatore dell'ufficio, svolge compiti in materia di: 
          a) affari giuridici e legislativi; 
          b) relazioni istituzionali; 
          c) relazioni internazionali e con l'Unione europea; 
          d) stampa e comunicazione; 
        4-ter. Il personale della Segreteria tecnica e' scelto tra  i
dipendenti di ruolo dell'Autorita' ed e' assegnato  dal  Coordinatore
dell'ufficio su indicazione del Garante; 
        4-quater.  L'Area   attivita'   istituzionale   promuove   ed
implementa le iniziative e le misure previste a livello nazionale  ed
internazionale  per   la   tutela   dei   diritti   dell'infanzia   e
dell'adolescenza,  svolgendo   i   compiti   previsti   dalla   legge
finalizzati a garantire il diritto dei minorenni  alla  salute  e  al
benessere, all'educazione, all'ascolto e  alla  partecipazione  nelle
questioni che li riguardano, alla cura dei rapporti  familiari,  alle
pari opportunita', alla protezione da qualsiasi forma di violenza, in
attuazione della Convenzione ONU sui diritti del  fanciullo  fatta  a
New York il 20 novembre 1989; 
        4-quinquies.  L'Area  affari  generali,   che   assicura   lo
svolgimento delle  attivita'  di  natura  amministrativa,  contabile,
finanziaria  e  tecnica  necessarie  al  funzionamento  dell'Ufficio,
svolge compiti in materia di: 
          a) risorse umane e relazioni sindacali; 
          b) trattamento economico e previdenziale; 
          c)      bilancio,      programmazione      e       gestione
amministrativo-contabile; 
          d) contratti e convenzioni; 
          e) formazione del personale dell'Ufficio.»; 
    c) all'art. 5: 
      1) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
        «2. L'Ufficio esercita le seguenti funzioni: 
          a) attuazione, mediante  le  articolazioni  interne,  degli
obiettivi e dei programmi delineati  dal  Garante  nell'ambito  delle
competenze di cui all'art. 3 della legge; 
          b) gestione delle risorse umane ed economiche-finanziarie; 
          c) informazione completa  e  tempestiva  al  Garante  sulla
complessiva attivita'; 
          d) adozione degli atti e dei  provvedimenti  amministrativi
ed esercizio dei poteri di spesa e di quelli  di  acquisizione  delle
entrate; 
          e) tenuta dei rapporti con il Collegio dei revisori.»; 
      2) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
        «3. Le aree esercitano i compiti ad esse attribuiti mediante: 
          a)  l'esecuzione  delle   disposizioni   del   Coordinatore
dell'ufficio  e  l'attuazione  dei  programmi   e   degli   obiettivi
assegnati; 
          b) l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi
e l'esercizio dei poteri di spesa e di acquisizione delle entrate  ad
esse delegati; 
          c)  la  rendicontazione  della   gestione   delle   risorse
economiche assegnate; 
          d) la tempestiva  informazione  interna,  anche  attraverso
strumenti informatici e telematici, sull'attivita' di competenza e la
predisposizione di una relazione di sintesi sulle attivita' svolte; 
          e) la formulazione di proposte  e  pareri  al  Coordinatore
dell'ufficio.»; 
      3) il comma 4 e' abrogato; 
        d) all'art.  7,  comma  2,  le  parole:  «si  riunisce»  sono
sostituite dalle seguenti: «e' convocata» e la parola: «convocazione»
e' sostituita dalla seguente: «iniziativa»; 
        e) all'art. 11, comma 3, le parole:  «puo'  essere  delegata»
sono sostituite dalle seguenti: «e' attribuita»; 
    f) all'art. 13: 
      1) al comma 3 il secondo periodo e' soppresso; 
      2) il comma 4 e' abrogato; 
    g) all'art. 19, comma 1, la parola: «Garante» e' sostituita dalle
seguenti: «Coordinatore dell'ufficio»; 
    h) all'art. 21, comma 3, le  parole:  «dal  Garante  o,  per  sua
delega,  dal  Coordinatore  dell'ufficio»   sono   sostituite   dalle
seguenti: «dal  Coordinatore  dell'ufficio  o,  su  sua  delega,  dal
dirigente dell'Area affari generali»; 
    i) all'art. 22, al comma 1, le parole: «Il  Garante  o,  per  sua
delega, il Coordinatore dell'ufficio» sono sostituite dalle seguenti:
«Il  Coordinatore  dell'ufficio  o,  su  sua  delega,  il   dirigente
dell'Area affari generali»; 
    l) all'art. 23, comma 1, le parole: «Garante o, per  sua  delega,
dal  Coordinatore  dell'ufficio»  sono  sostituite  dalle   seguenti:
«Coordinatore dell'ufficio o, su sua delega, dal dirigente  dell'Area
affari generali»; 
    m) all'art. 25, comma 2, le parole: «delegato all'esercizio» sono
sostituite dalle seguenti: «titolare dell'esercizio»; 
    n) all'art. 30, comma 6, la parola: «Garante» e' sostituita dalle
seguenti: «Coordinatore dell'ufficio»; 
    o) all'art. 31: 
      1) al  comma  1,  la  parola:  «Garante»  e'  sostituita  dalle
seguenti: «Coordinatore dell'ufficio»; 
      2) al comma 2, dopo le parole: «puo' provvedere il Coordinatore
dell'ufficio» sono aggiunte  le  seguenti:  «o,  su  sua  delega,  il
dirigente dell'Area affari generali»; 
      3) al comma 5, le parole: «Il Garante»  sono  sostituite  dalle
seguenti:  «Il  Coordinatore  dell'ufficio  o,  su  sua  delega,   il
dirigente dell'Area affari generali». 
 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge alle quali  e'  operato
          il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti. 
 
          Note alle premesse 
              - Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3 della legge
          23 agosto  1988,  n.  400,  (Disciplina  dell'attivita'  di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          ministri), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre
          1988, n. 214, S.O. n. 86: 
                «Art. 17 (Regolamenti). - 1.-2. Omissis. 
                3. Con decreto ministeriale possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del Ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  Ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
                4.-4-ter. Omissis.». 
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  15-ter,  comma  1,
          lettere a) e b), del decreto-legge 30 aprile  2022,  n.  36
          (Ulteriori  misure  urgenti  per  l'attuazione  del   Piano
          nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)), pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale 30 aprile 2022, n. 100, convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79: 
                «Art.  15-ter  (Disposizioni  concernenti   l'Ufficio
          dell'Autorita' garante per l'infanzia e  l'adolescenza).  -
          1.  Al  fine  di  consentire  all'Autorita'   garante   per
          l'infanzia  e  l'adolescenza   di   assicurare   la   piena
          attuazione dei diritti e degli interessi delle  persone  di
          minore  eta',  in  conformita'  a  quanto  previsto   dalla
          Convenzione ONU sui diritti del fanciullo, fatta a New York
          il 20 novembre 1989, alla legge 12  luglio  2011,  n.  112,
          sono apportate le seguenti modificazioni: 
                  a)  all'art.  5,  il  comma  1  e'  sostituito  dal
          seguente: 
                    «1. E' istituito l'Ufficio dell'Autorita' garante
          per  l'infanzia  e  l'adolescenza,  di  seguito  denominato
          'Ufficio dell'Autorita'  garante',  posto  alle  dipendenze
          dell'Autorita'   garante.   Il    personale    dell'Ufficio
          dell'Autorita' garante e' vincolato dal segreto d'ufficio»; 
                  b) dopo l'art. 5 e' inserito il seguente: 
                «Art. 5-bis (Disposizioni in materia di personale). -
          1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e'
          istituito  un  apposito  ruolo  del  personale   dipendente
          dell'Ufficio dell'Autorita' garante, al quale si applicano,
          in  quanto  compatibili,  le   disposizioni   sullo   stato
          giuridico ed economico del personale della  Presidenza  del
          Consiglio dei ministri, comprese quelle di cui alla vigente
          contrattazione collettiva. La relativa  dotazione  organica
          e' costituita da due  posti  di  livello  dirigenziale  non
          generale, un posto di livello dirigenziale generale e venti
          unita'  di  personale  non  dirigenziale,  di  cui  16   di
          categoria  A  e  4  di  categoria  B,  in  possesso   delle
          competenze e dei requisiti di professionalita' necessari in
          relazione  alle  funzioni   e   alle   caratteristiche   di
          indipendenza  e   imparzialita'   dell'Autorita'   garante.
          L'assunzione del personale avviene per pubblico concorso». 
                2.  Il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri di cui al comma 1 dell'art. 5-bis della  legge  12
          luglio 2011, n. 112, introdotto dal comma  1  del  presente
          articolo, e' adottato entro trenta  giorni  dalla  data  di
          entrata in vigore della legge di conversione  del  presente
          decreto.  In  fase  di  prima  attuazione,   il   personale
          dipendente a tempo indeterminato proveniente  dal  comparto
          Ministeri   o   appartenente   ad   altre   amministrazioni
          pubbliche,  in  servizio  presso  l'Ufficio  dell'Autorita'
          garante per l'infanzia e l'adolescenza alla data di entrata
          in vigore della legge di conversione del presente  decreto,
          e'  inquadrato,   a   domanda,   nei   ruoli   dell'Ufficio
          dell'Autorita' garante, nei limiti della relativa dotazione
          organica. L'Ufficio dell'Autorita' garante  e'  autorizzato
          ad assumere personale  non  dirigenziale  di  categoria  A,
          posizione economica F1, con contratto  di  lavoro  a  tempo
          indeterminato, nel biennio 2022-2023, nei limiti dei  posti
          della dotazione organica rimasti  vacanti  all'esito  della
          procedura  di   cui   al   periodo   precedente.   Per   la
          corresponsione dei compensi dovuti per  le  prestazioni  di
          lavoro  straordinario   al   personale   non   dirigenziale
          dell'Ufficio  dell'Autorita'  garante  e'  autorizzata  una
          spesa pari ad euro 65.799 per l'anno 2022 e ad euro 131.597
          annui a decorrere dall'anno 2023. 
                3. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e
          2, pari ad  euro  1.121.470  per  l'anno  2022  e  ad  euro
          2.242.940 annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede: 
                  a)  quanto  a  euro  1.000.000  per  l'anno   2022,
          mediante corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di
          spesa di cui all'art. 1, comma 925, della legge 30 dicembre
          2021, n. 234; 
                  b) quanto a euro 121.470 per l'anno 2022,  mediante
          corrispondente versamento all'entrata  del  bilancio  dello
          Stato da parte della Presidenza del Consiglio dei  ministri
          a valere sulle risorse  trasferite  nel  2022  sul  proprio
          bilancio autonomo ai sensi dell'art. 1,  comma  925,  della
          legge 30 dicembre 2021, n. 234; 
                  c)  quanto  a  euro  2.242.940  annui  a  decorrere
          dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo
          per esigenze indifferibili di cui all'art.  1,  comma  200,
          della legge 23 dicembre 2014, n. 190.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 5, comma 2, della legge
          12 luglio 2011, n. 112 (Istituzione dell'Autorita'  garante
          per l'infanzia e l'adolescenza), pubblicata nella  Gazzetta
          Ufficiale 19 luglio 2011, n. 166: 
                «Art. 5 (Organizzazione). - 1. Omissis. 
                2. Le norme concernenti l'organizzazione dell'Ufficio
          dell'Autorita' garante e il luogo dove ha  sede  l'Ufficio,
          nonche' quelle dirette a  disciplinare  la  gestione  delle
          spese, sono adottate, entro novanta giorni  dalla  data  di
          entrata in vigore della presente  legge,  con  decreto  del
          Presidente  del  Consiglio  dei   ministri,   su   proposta
          dell'Autorita'   garante.   Ferme   restando    l'autonomia
          organizzativa     e      l'indipendenza      amministrativa
          dell'Autorita'  garante,  la  sede  e  i  locali  destinati
          all'Ufficio   dell'Autorita'   medesima   sono   messi    a
          disposizione dalla Presidenza del  Consiglio  dei  ministri
          senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
          pubblica. 
                3. - 4. Omissis.». 
              -  Il  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  303
          (Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a
          norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997,  n.  59),  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° settembre  1999,  n.
          205, S.O. n. 167. 
              - Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165  (Norme
          generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze  delle
          amministrazioni pubbliche), e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, S.O. n. 112. 
              - La  legge  31  dicembre  2009,  n.  196   (Legge   di
          contabilita'  e  finanza  pubblica)  e'  pubblicata   nella
          Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2009, n. 303, S.O. n. 245. 
              - Si riporta il testo degli articoli 2, comma 2, 19, 20
          e 21, del  decreto  legislativo  30  giugno  2011,  n.  123
          (Riforma dei  controlli  di  regolarita'  amministrativa  e
          contabile  e  potenziamento  dell'attivita'  di  analisi  e
          valutazione della spesa, a norma dell'art. 49  della  legge
          31  dicembre  2009,  n.  196),  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 3 agosto 2011, n. 179: 
                «Art.  2  (Principi  del  controllo  di   regolarita'
          amministrativa e contabile). - 1. Omissis. 
                2. Il controllo di cui al comma  1  e'  svolto  dagli
          organi appositamente previsti  dalle  disposizioni  vigenti
          nei diversi comparti della pubblica amministrazione  e,  in
          particolare,   nell'ambito   delle    proprie    competenze
          istituzionali, dal Dipartimento della  Ragioneria  generale
          dello  Stato,  attraverso  i  propri  uffici   centrali   e
          periferici e  i  Servizi  ispettivi  di  finanza  pubblica,
          nonche' dai collegi di revisione  e  sindacali  presso  gli
          enti  e  organismi  pubblici,  al  fine  di  assicurare  la
          legittimita' e proficuita' della spesa. 
                3. - 8. Omissis.»; 
                «Art. 19 (Costituzione dei collegi dei  revisori  dei
          conti e sindacali). - 1. I collegi dei revisori dei conti e
          sindacali degli enti  ed  organismi  pubblici,  escluse  le
          societa', sono costituiti con la nomina disposta  da  parte
          della    amministrazione    vigilante    ovvero    mediante
          deliberazioni  dei  competenti   organi   degli   enti   ed
          organismi, ai sensi delle vigenti  disposizioni  di  legge,
          statutarie e regolamentari. 
                2.  Qualora  entro  quarantacinque  giorni   non   si
          provveda alla costituzione dei collegi ai sensi  del  comma
          1, l'amministrazione vigilante nomina in via straordinaria,
          nei successivi trenta giorni, un collegio di tre componenti
          in possesso dei requisiti prescritti.  Decorso  inutilmente
          il predetto  termine  di  trenta  giorni,  vi  provvede  il
          Ministero dell'economia e delle  finanze  nominando  propri
          funzionari. Il  collegio  straordinario  cessa  le  proprie
          funzioni all'atto di nomina del nuovo collegio.» 
                «Art. 20 (Compiti dei collegi dei revisori dei  conti
          e sindacali). - 1. I  collegi  dei  revisori  dei  conti  e
          sindacali presso gli enti ed  organismi  pubblici,  di  cui
          all'art. 19, vigilano sull'osservanza delle disposizioni di
          legge, regolamentari e statutarie;  provvedono  agli  altri
          compiti ad essi demandati dalla normativa vigente, compreso
          il monitoraggio della spesa pubblica. 
                2. I collegi dei revisori dei conti e  sindacali,  in
          particolare, devono: 
                  a) verificare la corrispondenza dei dati  riportati
          nel conto consuntivo  o  bilancio  d'esercizio  con  quelli
          analitici desunti dalla contabilita'  generale  tenuta  nel
          corso della gestione; 
                  b)  verificare  la  loro  corretta  esposizione  in
          bilancio,  l'esistenza  delle  attivita'  e  passivita'   e
          l'attendibilita'  delle   valutazioni   di   bilancio,   la
          correttezza   dei   risultati   finanziari,   economici   e
          patrimoniali della gestione e l'esattezza  e  la  chiarezza
          dei dati contabili presentati nei prospetti di  bilancio  e
          nei relativi allegati; 
                  c) effettuare le  analisi  necessarie  e  acquisire
          informazioni in ordine alla stabilita'  dell'equilibrio  di
          bilancio e, in caso di  disavanzo,  acquisire  informazioni
          circa  la  struttura  dello  stesso  e  le  prospettive  di
          riassorbimento affinche' venga,  nel  tempo,  salvaguardato
          l'equilibrio; 
                  d)  vigilare   sull'adeguatezza   della   struttura
          organizzativa dell'ente  e  il  rispetto  dei  principi  di
          corretta amministrazione; 
                  e)  verificare   l'osservanza   delle   norme   che
          presiedono la  formazione  e  l'impostazione  del  bilancio
          preventivo e del conto consuntivo o bilancio d'esercizio; 
                  f) esprimere il parere in  ordine  all'approvazione
          del bilancio preventivo e del conto consuntivo  o  bilancio
          d'esercizio da parte degli organi  a  cio'  deputati  sulla
          base degli specifici ordinamenti dei singoli enti; 
                  g) effettuare almeno  ogni  trimestre  controlli  e
          riscontri sulla consistenza della cassa e  sulla  esistenza
          dei valori, dei titoli di proprieta' e  sui  depositi  e  i
          titoli a custodia; 
                  h) effettuare il controllo sulla compatibilita' dei
          costi della contrattazione  collettiva  integrativa  con  i
          vincoli di bilancio e  quelli  derivanti  dall'applicazione
          delle norme di  legge,  con  particolare  riferimento  alle
          disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla
          corresponsione dei trattamenti accessori. 
                3.  Gli  schemi   dei   bilanci   preventivi,   delle
          variazioni  ai  bilanci  preventivi,  delle   delibere   di
          accertamento dei residui, del conto consuntivo  o  bilancio
          d'esercizio  sono  sottoposti,  corredati  dalla  relazione
          illustrativa o da analogo documento, almeno quindici giorni
          prima della data della  relativa  delibera,  all'esame  del
          collegio dei revisori dei conti o  sindacale.  Il  collegio
          redige apposita relazione da allegare ai  predetti  schemi,
          nella  quale  sono  sintetizzati  anche  i  risultati   del
          controllo svolto durante l'esercizio. 
                4. L'attivita' dei collegi dei revisori  e  sindacali
          si   conforma   ai   principi   della   continuita',    del
          campionamento e della programmazione dei controlli. 
                5. I collegi dei revisori dei conti e  sindacali  non
          intervengono nella gestione e  nell'amministrazione  attiva
          degli enti e organismi pubblici. 
                6. Alle sedute degli organi di amministrazione attiva
          assiste almeno un componente del collegio  dei  revisori  e
          sindacale. 
                7. I componenti del collegio dei revisori e sindacale
          possono procedere ad atti di ispezione e  controllo,  anche
          individualmente. 
                8. Di ogni verifica,  ispezione  e  controllo,  anche
          individuale, nonche' delle risultanze dell'esame collegiale
          dei bilanci preventivi e relative variazioni  e  dei  conti
          consuntivi  o  bilanci  d'esercizio  e'  redatto   apposito
          verbale.» 
                «Art. 21 (Indipendenza dei  revisori  e  dei  sindaci
          presso gli enti ed organismi pubblici). - 1. Gli organi  di
          controllo devono assicurare l'esercizio delle funzioni loro
          attribuite in modo  indipendente.  Ai  revisori  e  sindaci
          presso enti ed organismi pubblici si applicano i  requisiti
          di onorabilita', professionalita' e  indipendenza  previsti
          dall'art. 2387 del codice civile.». 
              - Il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri
          20 luglio 2012, n. 168(Regolamento recante l'organizzazione
          dell'Ufficio  dell'Autorita'  garante  per   l'infanzia   e
          l'adolescenza, la sede e la gestione delle spese,  a  norma
          dell'art. 5, comma 2, della legge 12 luglio 2011,  n.  112)
          e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29  settembre  2012,
          n. 228. 
              - Il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri
          4  agosto  2022,  e'  pubblicato  sul  sito  dell'Autorita'
          garante per l'infanzia e l'adolescenza. 
              - Si riporta il testo dell'art. 5, della  citata  legge
          23 agosto  1988,  n.  400,  (Disciplina  dell'attivita'  di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          ministri): 
                «Art. 5 (Attribuzioni del  Presidente  del  Consiglio
          dei  ministri).  -  1.  Il  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri a nome del Governo: 
                  a) comunica alle Camere la composizione del Governo
          e ogni mutamento in essa intervenuto; 
                  b) chiede la fiducia  sulle  dichiarazioni  di  cui
          alla  lettera  a)  del  comma  3  dell'art.   2   e   pone,
          direttamente  o  a  mezzo  di  un  Ministro   espressamente
          delegato, la questione di fiducia; 
                  c) sottopone  al  Presidente  della  Repubblica  le
          leggi per la promulgazione; in seguito  alla  deliberazione
          del Consiglio dei ministri,  i  disegni  di  legge  per  la
          presentazione alle Camere e, per l'emanazione, i testi  dei
          decreti aventi valore o forza  di  legge,  dei  regolamenti
          governativi e degli altri atti indicati dalle leggi; 
                  d) controfirma  gli  atti  di  promulgazione  delle
          leggi  nonche'  ogni  atto  per  il  quale  e'  intervenuta
          deliberazione del Consiglio  dei  ministri,  gli  atti  che
          hanno valore o forza di legge e, insieme  con  il  Ministro
          proponente, gli altri atti indicati dalla legge; 
                  e) presenta alle  Camere  i  disegni  di  legge  di
          iniziativa governativa  e,  anche  attraverso  il  Ministro
          espressamente delegato, esercita le facolta' del Governo di
          cui all'art. 72 della Costituzione; 
                  f) esercita le attribuzioni  di  cui  allalegge  11
          marzo 1953, n. 87, e promuove gli adempimenti di competenza
          governativa  conseguenti   alle   decisioni   della   Corte
          costituzionale.   Riferisce   inoltre   periodicamente   al
          Consiglio dei ministri, e ne da' comunicazione alle Camere,
          sullo stato del contenzioso costituzionale, illustrando  le
          linee seguite nelle determinazioni relative agli interventi
          nei giudizi  dinanzi  alla  Corte  costituzionale.  Segnala
          altresi', anche su  proposta  dei  ministri  competenti,  i
          settori della legislazione nei  quali,  in  relazione  alle
          questioni  di  legittimita'  costituzionale  pendenti,  sia
          utile valutare l'opportunita' di iniziative legislative del
          Governo. 
                2. Il Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi
          dell'art. 95, primo comma, della Costituzione: 
                  a) indirizza ai ministri le direttive politiche  ed
          amministrative  in  attuazione  delle   deliberazioni   del
          Consiglio dei ministri nonche' quelle connesse alla propria
          responsabilita' di direzione della  politica  generale  del
          Governo; 
                  b) coordina e promuove l'attivita' dei ministri  in
          ordine agli atti che riguardano la  politica  generale  del
          Governo; 
                  c) puo' sospendere l'adozione di atti da parte  dei
          ministri competenti  in  ordine  a  questioni  politiche  e
          amministrative, sottoponendoli al  Consiglio  dei  ministri
          nella riunione immediatamente successiva; 
                  c-bis) puo' deferire al Consiglio dei ministri,  ai
          fini di una complessiva valutazione ed armonizzazione degli
          interessi pubblici coinvolti,  la  decisione  di  questioni
          sulle  quali  siano  emerse  valutazioni  contrastanti  tra
          amministrazioni a diverso titolo competenti in ordine  alla
          definizione di atti e provvedimenti; 
                  d) concorda con i ministri interessati le pubbliche
          dichiarazioni che essi intendano  rendere  ogni  qualvolta,
          eccedendo la normale responsabilita' ministeriale,  possano
          impegnare la politica generale del Governo; 
                  e)   adotta    le    direttive    per    assicurare
          l'imparzialita', il  buon  andamento  e  l'efficacia  degli
          uffici pubblici e promuove le verifiche necessarie; in casi
          di  particolare  rilevanza  puo'  richiedere  al   Ministro
          competente relazioni e verifiche amministrative; 
                  f) promuove l'azione dei  ministri  per  assicurare
          che le  aziende  e  gli  enti  pubblici  svolgano  la  loro
          attivita' secondo gli obiettivi indicati dalle leggi che ne
          definiscono l'autonomia e in  coerenza  con  i  conseguenti
          indirizzi politici e amministrativi del Governo; 
                  g)  esercita  le  attribuzioni  conferitegli  dalla
          legge in materia di servizi di sicurezza e  di  segreto  di
          Stato; 
                  h)   puo'   disporre,    con    proprio    decreto,
          l'istituzione di particolari Comitati di ministri,  con  il
          compito di esaminare in via preliminare questioni di comune
          competenza, di esprimere parere su direttive dell'attivita'
          del Governo  e  su  problemi  di  rilevante  importanza  da
          sottoporre  al  Consiglio   dei   ministri,   eventualmente
          avvalendosi anche di esperti non appartenenti alla pubblica
          amministrazione; 
                  i) puo'  disporre  la  costituzione  di  gruppi  di
          studio e di  lavoro  composti  in  modo  da  assicurare  la
          presenza di tutte le competenze dicasteriali interessate ed
          eventualmente  di  esperti  anche  non  appartenenti   alla
          pubblica amministrazione. 
                3.  Il  Presidente  del   Consiglio   dei   ministri,
          direttamente o conferendone delega ad un Ministro: 
                  a)  promuove  e  coordina  l'azione   del   Governo
          relativa alle politiche comunitarie e assicura la  coerenza
          e la tempestivita' dell'azione di Governo e della  pubblica
          amministrazione     nell'attuazione     delle     politiche
          comunitarie,  riferendone   periodicamente   alle   Camere;
          promuove  gli   adempimenti   di   competenza   governativa
          conseguenti alle pronunce della Corte  di  giustizia  delle
          Comunita' europee, cura la  tempestiva  comunicazione  alle
          Camere dei procedimenti normativi in corso nelle  Comunita'
          europee,  informando  il  Parlamento  delle  iniziative   e
          posizioni assunte dal Governo nelle specifiche materie; 
                  a-bis)  promuove  gli  adempimenti  di   competenza
          governativa conseguenti alle pronunce della  Corte  europea
          dei diritti dell'uomo emanate  nei  confronti  dello  Stato
          italiano; comunica tempestivamente alle Camere le  medesime
          pronunce ai  fini  dell'esame  da  parte  delle  competenti
          Commissioni parlamentari permanenti e presenta  annualmente
          al Parlamento una relazione sullo stato di esecuzione delle
          suddette pronunce. 
                  b) promuove e coordina  l'azione  del  Governo  per
          quanto attiene ai rapporti con le  regioni  e  le  province
          autonome  di   Trento   e   di   Bolzano   e   sovraintende
          all'attivita' dei commissari del Governo; 
                  b-bis) promuove, indirizza, coordina  l'azione  del
          Governo   nelle   materie   dell'innovazione   tecnologica,
          dell'attuazione dell'agenda digitale italiana  ed  europea,
          della strategia italiana per  la  banda  ultralarga,  della
          digitalizzazione delle pubbliche  amministrazioni  e  delle
          imprese,   nonche'   della   trasformazione,   crescita   e
          transizione  digitale  del  Paese,  in  ambito  pubblico  e
          privato,   dell'accesso   ai   servizi   in   rete,   della
          connettivita', delle infrastrutture  digitali  materiali  e
          immateriali e della strategia nazionale dei dati pubblici. 
                4. Il Presidente del Consiglio dei ministri  esercita
          le altre attribuzioni conferitegli dalla legge.». 
 
          Note all'art. 1: 
              - Si riporta il testo degli articoli 1, 4,  5,  7,  11,
          13, 19, 21, 22, 23, 25, 30 e  31  del  citato  decreto  del
          Presidente del Consiglio dei ministri 20  luglio  2012,  n.
          168, come modificato dal presente decreto: 
                «Art. 1 (Definizioni). -  1.  Nel  presente  decreto,
          sono denominati: 
                  a) «legge»:  la  legge  12  luglio  2011,  n.  112,
          istitutiva  dell'Autorita'   garante   per   l'infanzia   e
          l'adolescenza; 
                  b) «Garante»: l'Autorita' garante per l'infanzia  e
          l'adolescenza istituita ai sensi dell'art. 1, della legge; 
                  c) «Ufficio»: l'Ufficio dell'Autorita' garante  per
          l'infanzia e l'adolescenza istituito ai sensi dell'art.  5,
          della legge; 
                  d) «Coordinatore dell'Ufficio»: l'unita' di livello
          dirigenziale generale di cui all'art. 5, della legge; 
                  e) «Conferenza»: la  Conferenza  nazionale  per  la
          garanzia  dei  diritti  dell'infanzia  e   dell'adolescenza
          istituita ai sensi dell'art. 3, comma 7, della legge; 
                  f)  «Consulta»:   la   Consulta   nazionale   delle
          associazioni e delle organizzazioni, di cui all'art. 8, del
          presente decreto; 
                  g) «Commissioni consultive»: le commissioni di  cui
          all'art. 9, del presente decreto; 
                  g-bis)  «Aree»:  unita'  organizzative  di  livello
          dirigenziale; 
                  g-ter) «Segreteria tecnica»:  unita'  organizzativa
          di livello non dirigenziale.»; 
                «Art. 4 (Composizione dell'Ufficio). - 1.  L'Ufficio,
          posto  alle  dipendenze  del  Garante,  e'   composto   dal
          personale in  possesso  dei  requisiti  indicati  dall'art.
          5-bis, comma 1, della legge, nei limiti da essa fissati. 
                2. Il Garante puo' avvalersi dell'opera di consulenti
          ed esperti in possesso di adeguate e  comprovate  capacita'
          professionali, nei limiti delle risorse del  fondo  di  cui
          all'art. 5, comma 3, della legge. 
                3.   In   relazione   alle   esigenze   organizzative
          dell'Ufficio,  il  Garante  nel  rispetto  della  normativa
          vigente,  puo'  stipulare  apposite  convenzioni   per   lo
          svolgimento di tirocini formativi  e  di  orientamento  con
          scuole   di   specializzazione,   facolta'   universitarie,
          istituti di istruzione di ogni ordine e grado,  consigli  o
          collegi degli ordini professionali, ovvero con  ogni  altra
          istituzione o organizzazione, nazionale  o  internazionale,
          che persegua finalita' conformi alle competenze  attribuite
          al Garante. 
                4. L'Ufficio e' coordinato da un dirigente di livello
          generale che,  nell'esercizio  delle  funzioni  di  vertice
          amministrativo, assicura l'attuazione degli  indirizzi  del
          Garante  mediante   il   coordinamento   delle   due   Aree
          denominate, rispettivamente, Area attivita'  istituzionale,
          di cui al comma 4- quater e Area affari generali, di cui al
          comma 4-quinquies, dirette da due dirigenti di livello  non
          generale e della Segreteria tecnica, di cui al comma 4-bis.
          L'incarico di dirigente di livello  generale  e'  conferito
          dal Garante a persona  individuata,  tramite  procedura  di
          selezione ad evidenza pubblica, tra i dirigenti  dei  ruoli
          della pubblica amministrazione in possesso di particolare e
          comprovata  qualificazione  professionale   ed   esperienza
          pluriennale in relazione agli  obiettivi  da  perseguire  e
          alle materie di competenza della Autorita'.  L'incarico  ha
          durata di tre anni ed e' rinnovabile. 
                4-bis.   La   Segreteria   tecnica,   quale    unita'
          organizzativa a  supporto  del  Coordinatore  dell'ufficio,
          svolge compiti in materia di: 
                  a) affari giuridici e legislativi; 
                  b) relazioni istituzionali; 
                  c) relazioni internazionali e con l'Unione europea; 
                  d) stampa e comunicazione. 
                4-ter.  Il  personale  della  Segreteria  tecnica  e'
          scelto tra i  dipendenti  di  ruolo  dell'Autorita'  ed  e'
          assegnato dal Coordinatore dell'ufficio su indicazione  del
          Garante. 
                4-quater. L'Area attivita' istituzionale promuove  ed
          implementa le iniziative e le  misure  previste  a  livello
          nazionale ed  internazionale  per  la  tutela  dei  diritti
          dell'infanzia  e  dell'adolescenza,  svolgendo  i   compiti
          previsti dalla legge finalizzati a garantire il diritto dei
          minorenni  alla  salute  e  al  benessere,  all'educazione,
          all'ascolto e alla partecipazione nelle  questioni  che  li
          riguardano, alla cura dei  rapporti  familiari,  alle  pari
          opportunita',  alla  protezione  da  qualsiasi   forma   di
          violenza, in attuazione della Convenzione ONU  sui  diritti
          del fanciullo fatta a New York il 20 novembre 1989. 
                4-quinquies. L'Area affari generali, che assicura  lo
          svolgimento  delle  attivita'  di  natura   amministrativa,
          contabile,   finanziaria   e    tecnica    necessarie    al
          funzionamento dell'Ufficio, svolge compiti in materia di: 
                  a) risorse umane e relazioni sindacali; 
                  b) trattamento economico e previdenziale; 
                  c)    bilancio,    programmazione    e     gestione
          amministrativo-contabile; 
                  d) contratti e convenzioni; 
                  e) formazione del personale dell'Ufficio.» 
                «Art.   5   (Organizzazione   dell'Ufficio).   -   1.
          L'organizzazione  dell'Ufficio  e'  ispirata  ai   seguenti
          principi: 
                  a)   efficienza,    efficacia,    economicita'    e
          trasparenza dell'attivita' amministrativa; 
                  b) previsione di funzioni stabili nel quadro di una
          organizzazione flessibile  ed  adattabile  a  sopravvenute,
          mutate esigenze; 
                  c)  integrazione  e  piena  cooperazione   tra   le
          funzioni. 
                2. L'Ufficio esercita le seguenti funzioni: 
                  a) attuazione, mediante le  articolazioni  interne,
          degli obiettivi  e  dei  programmi  delineati  dal  Garante
          nell'ambito delle competenze di cui all'art. 3 della legge; 
                  b)    gestione    delle    risorse     umane     ed
          economiche-finanziarie; 
                  c) informazione completa e  tempestiva  al  Garante
          sulla complessiva attivita'; 
                  d)  adozione  degli  atti   e   dei   provvedimenti
          amministrativi ed esercizio dei poteri di spesa e di quelli
          di acquisizione delle entrate; 
                  e)  tenuta  dei  rapporti  con  il   Collegio   dei
          revisori.»; 
                3. Le Aree esercitano i compiti  ad  esse  attribuiti
          mediante: 
                  a) l'esecuzione delle disposizioni del Coordinatore
          dell'ufficio e l'attuazione dei programmi e degli obiettivi
          assegnati; 
                  b)  l'adozione  degli  atti  e  dei   provvedimenti
          amministrativi e l'esercizio  dei  poteri  di  spesa  e  di
          acquisizione delle entrate ad esse delegati; 
                  c) la rendicontazione della gestione delle  risorse
          economiche assegnate; 
                  d)  la  tempestiva  informazione   interna,   anche
          attraverso    strumenti    informatici    e     telematici,
          sull'attivita' di competenza e la  predisposizione  di  una
          relazione di sintesi sulle attivita' svolte; 
                  e)  la  formulazione  di  proposte  e   pareri   al
          Coordinatore dell'ufficio. 
                4. (Abrogato).»; 
                «Art. 7 (Conferenza nazionale  per  la  garanzia  dei
          diritti dell'infanzia e dell'adolescenza). - 1. Il  Garante
          presiede la Conferenza di cui all'art. 3,  comma  7,  della
          legge, ne convoca  le  riunioni,  stabilisce  l'ordine  del
          giorno e ne dirige i lavori. 
                2. La Conferenza e' convocata almeno due volte l'anno
          su iniziativa del Garante e,  in  via  straordinaria,  ogni
          qualvolta  ne  faccia  richiesta  almeno   la   meta'   dei
          componenti a pieno titolo. Le riunioni sono valide  con  la
          partecipazione di almeno la meta' piu' uno  dei  componenti
          stessi. Le deliberazioni adottate  ai  sensi  dell'art.  3,
          comma 8,  lettera  a)  della  legge  sono  approvate  dalla
          Conferenza   all'unanimita'   dei    componenti    presenti
          all'assemblea. La Conferenza puo' costituire, con  il  voto
          della maggioranza dei presenti, gruppi di lavoro temporanei
          per approfondire specifiche  tematiche,  ai  quali  possono
          partecipare soggetti esterni alla Conferenza.» 
                «Art. 11 (Autonomia finanziaria).  -  1.  L'attivita'
          del Garante si  ispira  ai  principi  della  programmazione
          delle spese e della prudente valutazione delle  entrate  ed
          e'  informata   a   criteri   di   efficienza,   efficacia,
          economicita' e trasparenza. 
                2. Il Garante, in attuazione dell'art. 1 della legge,
          provvede  autonomamente   alla   gestione   delle   risorse
          finanziarie necessarie ai propri fini istituzionali in base
          alle norme del presente decreto e, per quanto in  esso  non
          previsto, secondo le disposizioni contenute nel decreto del
          Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre  2010  in
          quanto compatibili. 
                3. L'Ufficio e' dotato di autonomia  organizzativa  e
          contabile    nei    limiti    delle     proprie     risorse
          economiche-finanziarie e di quelli  stabiliti  dall'art.  5
          della  legge.  La  gestione  delle  predette   risorse   e'
          attribuita al coordinatore dell'Ufficio.» 
                «Art. 13 (Struttura del bilancio di previsione). - 1.
          Il bilancio di previsione e' costituito per  le  entrate  e
          per  le  spese  da  un  unico  Centro  di   responsabilita'
          amministrativa. 
                2. Le entrate dell'Ufficio sono costituite da: 
                  a) contributo finanziario ordinario dello Stato; 
                  b) assegnazioni e contributi da parte di  pubbliche
          amministrazioni ed enti privati senza finalita'  di  lucro,
          per l'esecuzione di specifiche iniziative; 
                  c)  contributi  dell'Unione  europea  o  di   altri
          organismi internazionali per la partecipazione a  programmi
          o progetti; 
                  d)  attivita'  di  assistenza   e   di   formazione
          commissionate da istituzioni pubbliche e private, nazionali
          ed estere, nonche' da organismi internazionali; 
                  e)   ogni   altra   eventuale   entrata    connessa
          all'attivita' del Garante o prevista dall'ordinamento; 
                  f) avanzo presunto; 
                  g) entrate per partite di giro. 
                3. Le entrate provenienti dal  bilancio  dello  Stato
          per fronteggiare le spese di cui all'art. 7, commi 1  e  2,
          della legge, iscritte in apposita  unita'  previsionale  di
          base  del  bilancio  della  Presidenza  del  Consiglio  dei
          ministri, affluiscono al bilancio dell'Ufficio. 
                4. (Abrogato). 
                5.  Le  spese  sono  articolate   funzionalmente   in
          macroaggregati  e,  ai  fini   della   gestione   e   della
          rendicontazione,  sono  ripartite   in   capitoli   secondo
          l'oggetto della spesa. 
                6. Le spese non possono superare complessivamente  le
          entrate. 
                7. Le entrate e le spese per partite di  giro  devono
          trovare esatta corrispondenza.» 
                «Art.  19  (Residui  attivi  e  passivi).  -  1.  Con
          l'approvazione  del  conto  finanziario   il   Coordinatore
          dell'ufficio  accerta,  per  ogni  capitolo,  le  somme  da
          conservarsi  in  conto  residui  per   impegni   riferibili
          all'esercizio   concluso,   in   base    ad    obbligazioni
          giuridicamente perfezionate e  registrate  nelle  scritture
          del suo Ufficio. 
                2.  I  residui  attivi  e  passivi  risultano   dalle
          scritture di cui all'art. 27 e sono distinti per  esercizio
          di competenza. 
                3. La  gestione  dei  residui  attivi  e  passivi  di
          ciascun esercizio e' imputata  ai  corrispondenti  capitoli
          dell'esercizio  successivo,  separatamente  dalla  relativa
          competenza. 
                4. I residui passivi  sono  eliminati  per  accertata
          insussistenza del titolo giuridico  dell'impegno  di  spesa
          assunto  e  per  decorrenza  del  termine  di  prescrizione
          previsto  in  relazione   alla   natura   dell'obbligazione
          originaria.» 
                «Art. 21 (Impegno). - 1. Sulla base  di  obbligazioni
          giuridicamente perfezionate, l'impegno determina  l'importo
          della spesa, il destinatario e l'imputazione al capitolo di
          bilancio. 
                2. L'impegno e' imputato al  capitolo  pertinente  in
          relazione alla tipologia della spesa e non puo' eccedere lo
          stanziamento. 
                3. Gli impegni di spesa sono assunti dal Coordinatore
          dell'ufficio o, su  sua  delega,  dal  dirigente  dell'Area
          affari generali. 
                4. Chiuso il  31  dicembre  l'esercizio  finanziario,
          nessun impegno puo' essere assunto a carico  dell'esercizio
          scaduto. 
                5. Quando la spesa e'  accertata  contestualmente  al
          pagamento,  l'impegno  e   l'ordine   di   pagamento   sono
          contemporanei. 
                6.  Al  momento  dell'approvazione  del  bilancio  si
          costituisce automaticamente  l'impegno  sugli  stanziamenti
          relativi alle seguenti spese: 
                  a) indennita' di carica spettante al Garante; 
                  b) spese dovute in  base  a  contratti  in  essere,
          disposizioni di legge o regolamentari.» 
                «Art.  22  (Liquidazione).  -  1.   Il   Coordinatore
          dell'ufficio o,  su  sua  delega,  il  dirigente  dell'Area
          affari generali provvede alla liquidazione  sulla  base  di
          fatture  e  documenti  presentati  in  originale,  atti   a
          comprovare,   anche   ai   fini   fiscali,    l'adempimento
          dell'obbligazione  convenuta,  previo  accertamento   della
          regolarita' della prestazione  e  della  rispondenza  della
          stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai  termini
          e alle condizioni pattuite e dopo aver applicato le  penali
          previste in caso di ritardata od inesatta prestazione. 
                2. Il decreto di liquidazione contiene: 
                  a) il riferimento  al  decreto  di  impegno,  salvo
          quanto previsto dall'art. 21, comma 5; 
                  b) l'esercizio, il capitolo e  l'indicazione  delle
          modalita' di pagamento; 
                  c)  l'indicazione  di  eventuali  altri   pagamenti
          ordinati a valere sullo stesso impegno. 
                3. Il dispositivo di liquidazione,  con  i  documenti
          giustificativi  della  spesa,  nonche'  la   documentazione
          attestante  il  positivo  esito   delle   verifiche   delle
          prestazioni, deve essere conservato in allegato al  mandato
          di pagamento estinto.» 
                «Art. 23 (Ordinazione tramite ordine di pagamento). -
          1. L'ordinazione e' disposta dal Coordinatore  dell'ufficio
          o, su sua delega, il dirigente  dell'Area  affari  generali
          tramite ordine di pagamento. 
                2. L'ordine di pagamento deve  contenere  i  seguenti
          elementi essenziali: 
                  a) l'esercizio di provenienza e di  gestione  della
          spesa; 
                  b) l'impegno  cui  si  riferisce  la  spesa  ed  il
          relativo capitolo; 
                  c) la descrizione della spesa; 
                  d) il numero d'ordine progressivo per  esercizio  e
          per capitolo di bilancio; 
                  e) i dati anagrafici, il numero di partita  IVA  ed
          il codice fiscale del creditore; 
                  f) l'importo lordo e netto da pagare in cifre e  in
          lettere,  la  data  di  emissione  e  l'eventuale  data  di
          esigibilita'; 
                  g) la modalita' di estinzione del titolo di spesa. 
                3. Si applicano le disposizioni di  cui  all'art.  2,
          comma 4-ter, lettere a), b) e c), del decreto-legge n.  138
          del 2011,  convertito,  dalla  legge  n.  148  del  2011  e
          successive modificazioni, e le disposizioni del Regolamento
          per la contabilita' generale  dello  Stato  riguardanti  il
          furto, lo smarrimento o  la  distruzione  degli  ordini  di
          pagamento.» 
                «Art. 25 (Pagamento tramite carta di credito).  -  1.
          Il Garante puo' avere in dotazione una carta di credito per
          l'intero periodo di durata del mandato, nel rispetto  delle
          vigenti modalita' di utilizzo previste dalla  legge  e  dai
          regolamenti. 
                2.  Il  Garante,  con  propria  deliberazione,   puo'
          disporre l'assegnazione della carta di credito  di  cui  al
          comma   1    al    coordinatore    dell'ufficio    titolare
          dell'esercizio  del  potere   di   spesa,   con   specifica
          indicazione delle tipologie di spesa consentite. 
                3. Al momento della  consegna  e  della  restituzione
          della  carta  di  credito  e'  redatto  apposito   verbale.
          L'assegnatario  e'  tenuto  a  far  pervenire   mensilmente
          all'Ufficio  un   riepilogo   dell'utilizzo   della   carta
          corredato dalla documentazione giustificativa ai fini delle
          conseguenti regolazioni contabili da  effettuare  entro  il
          giorno 20 del mese successivo. 
                4. Qualora la carta di credito abbia  anche  funzione
          di bancomat, le somme prelevate sono utilizzabili solo  per
          il pagamento delle spese previste  nella  deliberazione  di
          assegnazione. 
                5. Gli eventuali pagamenti per cassa non possono,  in
          ogni caso, superare l'importo di mille euro. Di  essi  deve
          essere data comunicazione nell'ambito del riepilogo di  cui
          al comma 3 producendo la documentazione giustificativa. 
                6. Qualora siano effettuati pagamenti  di  spese  non
          riconducibili alle  tipologie  consentite,  le  stesse  non
          devono gravare sul  bilancio  del  Garante.  In  tal  caso,
          l'Ufficio procede al recupero. 
                7.  Le  spese  sostenute  sono  imputate  ai  diversi
          stanziamenti di bilancio, sulla base dei rendiconti o degli
          estratti conto.» 
                «Art.  30  (Consegnatario).  -   1.   L'incarico   di
          consegnatario e' conferito dal coordinatore dell'Ufficio ad
          un dipendente in possesso di adeguata  professionalita'  in
          campo amministrativo e contabile per un periodo massimo  di
          un triennio ed e' rinnovabile una sola volta. 
                2.  Il  consegnatario  tiene  le  scritture  di   cui
          all'art. 27, comma  2,  ed  e'  soggetto  al  controllo  di
          rendicontazione;  provvede,  sulla  base  delle   direttive
          impartite dal  coordinatore  dell'Ufficio,  a  svolgere  la
          propria attivita' secondo  quanto  disposto  dall'art.  36,
          commi 4 e 5, e dall'art. 39 del decreto del Presidente  del
          Consiglio dei ministri 22 novembre 2010. 
                3. L'incarico  di  consegnatario  e'  cumulabile  con
          quello di cassiere economo. 
                4.  Alla  chiusura  dell'esercizio   finanziario   la
          regolarita' dei registri contabili tenuti dal consegnatario
          e' certificata dal coordinatore dell'Ufficio. 
                5. Delle variazioni intervenute nella consistenza dei
          beni  mobili  e'   data   evidenza   in   apposita   scheda
          riepilogativa  sottoscritta   dal   consegnatario   e   dal
          coordinatore dell'Ufficio. 
                6. Con delibera del Coordinatore dell'ufficio possono
          essere disciplinate ulteriori  modalita'  di  iscrizione  e
          cancellazione dagli  inventari,  di  classificazione  e  di
          gestione  dei  beni  mobili.  nonche'  le   modalita'   del
          controllo di cui al comma 2.» 
                «Art.  31   (Attivita'   contrattuale).   -   1.   Il
          Coordinatore dell'ufficio ha piena autonomia negoziale, nei
          limiti della disponibilita' di  bilancio,  in  merito  alla
          deliberazione di addivenire al contratto, alla scelta della
          forma di contrattazione, alla determinazione delle clausole
          del  contratto  ed  alla  nomina   del   responsabile   del
          procedimento ai sensi degli articoli 4, 5 e 6 della legge 7
          agosto 1990, n. 241,  del  decreto  legislativo  12  aprile
          2006, n. 163, e del relativo regolamento di  attuazione  di
          cui al decreto del Presidente della  Repubblica  5  ottobre
          2010, n. 207. 
                2. Alla stipulazione del contratto puo' provvedere il
          coordinatore dell'Ufficio o, su sua  delega,  il  dirigente
          dell'Area affari generali che agisce,  nei  casi  stabiliti
          dalla legge, anche in qualita' di ufficiale rogante. 
                3. Tutte le forniture di beni e servizi sono soggette
          a collaudo nei  termini  contrattualmente  previsti  e  nel
          rispetto delle vigenti disposizioni di legge. 
                4. Per le forniture di beni e servizi di importo  non
          superiore a  diecimila  euro,  in  luogo  del  collaudo  e'
          disposta l'attestazione di regolare esecuzione. 
                5. Il Coordinatore dell'ufficio o, su sua delega,  il
          dirigente  dell'Area  affari  generali  puo'  aderire  alle
          convenzioni stipulate da Consip  S.p.a.  e  puo'  acquisire
          beni e servizi mediante il ricorso al  Mercato  elettronico
          della pubblica amministrazione entro i  limiti  di  importo
          della prescritta soglia comunitaria.».